CASSAZIONE , ALIMENTI AI FIGLI MAGGIORENNI


Testualmente la Cassazione civile , sez. I, 11 gennaio 2007 , n. 407,  ha così precisato:
"…….che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell'art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa…" (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. 30 agosto 1999, n. 9109; Cass. 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221);

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