Non è punibile chi si rifiuti di seguire gli agenti della polizia presso il relativo comando di polizia, per effettuare controlli sullo stato di ebrezza, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) non si sia verificato un incidente stradale;
b) gli agenti non abbiano con sé l’apparecchio cosiddetto “etilometro”;
c) l’invito a seguire gli agenti (al fine di effettuare l’esame sull’alcoltest) non sia presso “il più vicino ufficio o comando”, bensì presso un altro corpo di polizia, posto a distanza notevole dal luogo dei fatti. Obbligare infatti il trasgressore a un accompagnamento presso un sito particolarmente lontano dal posto di blocco comporta una notevole limitazione della libertà per il cittadino.
Dunque, secondo una recentissima sentenza della Cassazione [1], se concorrono le tre predette condizioni [2], l’automobilista può legittimamente rifiutarsi di seguire gli agenti per eseguire i controlli sull’alcoltest; ciò non comporterà per lui alcuna conseguenza di carattere penale o amministrativo.
[1] Cass. sent. n. 21192/2012 del 01.06.2012.
[2] Condizioni richieste dall’art. 186, comma 3, 4, 5 e 7, cod. stradale.
Iscriviti a:
Commenti sul post
(
Atom
)
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2018-2019
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2018-2019 In nome e per conto del Direttore del Dipartimento Prof. Geremia Romano si allega la programmazione...
MESSAGGIO IMPORTANTE
MESSAGGIO IMPORTANTE : DA QUANDO FACEBOOK HA INTRODOTTO IL PULSANTE " PROMUOVI " (PAGAMENTO PER FAR VISUALIZZARE IL CONTENUTO A TUTTI GLI ISCRITTI ) OGNI POST PUBBLICATO SULLA PAGINA VIENE VISUALIZZATO , IN FORMATO RANDOM , AD UN MAX DI 10% DI ISCRITTI ALLA STESSA. PER QUESTO VI CONSIGLIO DI VISIONARE SEMPRE IL BLOG PER RESTARE AGGIORNATI SU TUTTI I CONTENUTI INSERITI E DI SEGUIRE ANCHE L'ACCOUNT PERSONALE SU FACEBOOK aggiungendomi alla vostra lista amici e contatti. DAMIANO CARCHEDI - RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI -
Nessun commento