Sentenza Cassazione : Legittimo rifiutarsi di seguire agenti per controlli alcoltest

Non è punibile chi si rifiuti di seguire gli agenti della polizia presso il relativo comando di polizia, per effettuare controlli sullo stato di ebrezza, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) non si sia verificato un incidente stradale;

b) gli agenti non abbiano con sé l’apparecchio cosiddetto “etilometro”;
c) l’invito a seguire gli agenti (al fine di effettuare l’esame sull’alcoltest) non sia presso “il più vicino ufficio o comando”, bensì presso un altro corpo di polizia, posto a distanza notevole dal luogo dei fatti. Obbligare infatti il trasgressore a un accompagnamento presso un sito particolarmente lontano dal posto di blocco comporta una notevole limitazione della libertà per il cittadino.

Dunque, secondo una recentissima sentenza della Cassazione [1], se concorrono le tre predette condizioni [2], l’automobilista può legittimamente rifiutarsi di seguire gli agenti per eseguire i controlli sull’alcoltest; ciò non comporterà per lui alcuna conseguenza di carattere penale o amministrativo.



[1] Cass. sent. n. 21192/2012 del 01.06.2012.
[2] Condizioni richieste dall’art. 186, comma 3, 4, 5 e 7, cod. stradale.

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