Status di Studenti in Corso, Sottocondizione, Ripetenti, Fuori Corso, Decadendi, Decaduti, Sospesi, Interrotti, Rinunciatari

SEZIONE IV CFU, Status di Studenti in Corso, Sottocondizione, Ripetenti, Fuori Corso, Decadendi, Decaduti, Sospesi, Interrotti, Rinunciatari 


Al fine di consentire l’individuazione a ciascuno studente del proprio status, si riportano le seguenti indicazioni

1. Studenti in corso Si definiscono in corso gli studenti immatricolati o iscritti ad anni successivi, che abbiano ottenuto, in base al Regolamento Didattico di Ateneo, i CFU necessari per il passaggio agli anni successivi al I

2. Studenti sottocondizione All’atto della iscrizione agli anni successivi, lo studente acquisisce la qualifica di studente sotto condizione in attesa che il sistema verifichi il raggiungimento dei CFU necessari per ottenere l’iscrizione in corso all’anno di riferimento. La condizione può essere risolta entro i termini previsti in ciascun regolamento didattico di Corso di Studio.

3. Studenti ripetenti Sono ripetenti gli studenti di anni successivi al I che, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, non hanno raggiunto i CFU necessari per l’iscrizione all’anno successivo entro i termini previsti in ciascun regolamento didattico di Corso di Studio, ovvero gli studenti di anni successivi al I che producano istanza di iscrizione dopo il termine del 31 dicembre di ciascun anno.

4. Studenti FC Sono considerati Fuori Corso gli studenti che non abbiano conseguito il titolo entro la durata normale del corso di studio.

5. Studenti decaduti ai sensi dell’art. 149 del Regio decreto 1592/1933, comma 2, lo studente che per 8 anni accademici consecutivi non abbia sostenuto alcun esame, decade dalla qualità di studente. Lo studente che è incorso nell’istituto della decadenza può reimmatricolarsi al corso da cui è decaduto, seguendo le procedure previste per l’accesso a quel corso, e deve ripetere le prove già superate, ferme restando le previsioni di cui all’art. 5 comma 7, del DM 270/2004 in base al quale: “Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.”

6. Studenti rinunciati Sono considerati rinunciati gli studenti che, ai sensi del parere dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 26.05.1966 e ss.mm.ii., non intendendo esercitare i diritti derivanti dalla proprio iscrizione esercitino la facoltà di rinunciare definitivamente agli studi intrapresi ed, eventualmente, di iniziare ex novo lo stesso o altro corso di studio, anche se non è incorso in decadenza relativamente alla precedente immatricolazione, senza alcun obbligo di pagare le tasse di ricognizione eventualmente arretrate. L’istanza va prodotta in bollo, autografata ed è irrevocabile; pertanto lo studente rinunciatario non potrà far rivivere la sua precedente carriera universitaria estinta per effetto della rinuncia.

7. Studenti con Interruzione Sono considerati in Interruzione gli studenti che presentano, in qualunque momento, istanza in bollo di interruzione degli studi ai sensi del DPCM 9 aprile 2001; costoro sono tenuti al pagamento di un importo fisso determinato in euro 154,00 per ciascun anno interrotto ed al pagamento della tassa per il Diritto allo studio, sempre per ciascun anno, in base all’importo per quegli anni previsti

 8. Sospensione degli studi: Ai sensi dell’art. 149 RD 1592/1933, coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso gli studi stessi senza presentare l’istanza relativa all’interruzione di cui sopra, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione e riprendere gli studi, sono tenuti a ad effettuare istanza di ricognizione della loro qualità di studenti in bollo e debbono procedere al pagamento delle tasse previste per ciascun anno accademico arretrato, corredate delle relative more per ritardato pagamento e delle tasse regionali per il diritto allo studio, in base a come rispettivamente previste negli anni di riferimento

FONTE TASSE UNIVERSITARIE A.A 2016-2017

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