Non รจ punibile chi si rifiuti di seguire gli agenti della polizia presso il relativo comando di polizia, per effettuare controlli sullo stato di ebrezza, purchรฉ sussistano le seguenti condizioni:
a) non si sia verificato un incidente stradale;
b) gli agenti non abbiano con sรฉ lโapparecchio cosiddetto โetilometroโ;
c) lโinvito a seguire gli agenti (al fine di effettuare lโesame sullโalcoltest) non sia presso โil piรน vicino ufficio o comandoโ, bensรฌ presso un altro corpo di polizia, posto a distanza notevole dal luogo dei fatti. Obbligare infatti il trasgressore a un accompagnamento presso un sito particolarmente lontano dal posto di blocco comporta una notevole limitazione della libertร per il cittadino.
Dunque, secondo una recentissima sentenza della Cassazione [1], se concorrono le tre predette condizioni [2], lโautomobilista puรฒ legittimamente rifiutarsi di seguire gli agenti per eseguire i controlli sullโalcoltest; ciรฒ non comporterร per lui alcuna conseguenza di carattere penale o amministrativo.
[1] Cass. sent. n. 21192/2012 del 01.06.2012.
[2] Condizioni richieste dallโart. 186, comma 3, 4, 5 e 7, cod. stradale.
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