Sentenza Cassazione : Legittimo rifiutarsi di seguire agenti per controlli alcoltest

Non รจ punibile chi si rifiuti di seguire gli agenti della polizia presso il relativo comando di polizia, per effettuare controlli sullo stato di ebrezza, purchรฉ sussistano le seguenti condizioni:

a) non si sia verificato un incidente stradale;

b) gli agenti non abbiano con sรฉ lโ€™apparecchio cosiddetto โ€œetilometroโ€;
c) lโ€™invito a seguire gli agenti (al fine di effettuare lโ€™esame sullโ€™alcoltest) non sia presso โ€œil piรน vicino ufficio o comandoโ€, bensรฌ presso un altro corpo di polizia, posto a distanza notevole dal luogo dei fatti. Obbligare infatti il trasgressore a un accompagnamento presso un sito particolarmente lontano dal posto di blocco comporta una notevole limitazione della libertร  per il cittadino.

Dunque, secondo una recentissima sentenza della Cassazione [1], se concorrono le tre predette condizioni [2], lโ€™automobilista puรฒ legittimamente rifiutarsi di seguire gli agenti per eseguire i controlli sullโ€™alcoltest; ciรฒ non comporterร  per lui alcuna conseguenza di carattere penale o amministrativo.



[1] Cass. sent. n. 21192/2012 del 01.06.2012.
[2] Condizioni richieste dallโ€™art. 186, comma 3, 4, 5 e 7, cod. stradale.

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